Art.38
Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e'
riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente
soltanto quando:
a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi
dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o
con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende
necessario.
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