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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.184
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei
livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

 
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