::: TEST.PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

 

Art.192
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del
lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo
190 risulta che i valori ((superiori)) di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore
benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer

Condividi questo articolo

 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits