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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Art.259
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate ((di)) cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti ((a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare)) la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti
anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. ((Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.))

 
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