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CAPO II AUTORITA'

 

Art.5
Ministero dell'economia e delle finanze
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle
politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. ((Alla relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6, comma 5.))
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del ((riciclaggio e)) del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. ((In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite)), di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
gli organismi dell'Unione europea e internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di definire gli standard, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri
sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.

 
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