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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art.2
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che
hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono
costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo
vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in
coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

 
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