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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art.57
Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28, comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
((1-ter. Alla violazione della disposizione di cui all'articolo 28,
comma 9, di importo fino ad euro 50.000 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro, mentre per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.))
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui
all'articolo 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui
all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalita' di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 
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