RICERCA AVANZATA
documento aggiornato il 20/09/2013
Art.286 (( (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.))
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