Art.62
Giudizio abbreviato
1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del
titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per
l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
Condividi questo articolo