::: TEST.PORTALECONSULENZE.IT :::

RICERCA NEI NOSTRI DATABASE

RICERCA AVANZATA

Categoria
primo termine
secondo termine
terzo termine
 
LA CONSULENZA PER TE

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
  • DURP - DPS
  • DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
  • RESPONSABILE PRIVACY
  • DATA PROTECTION OFFICER

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • CONSULENZA: COME OPERIAMO
TESTI DELLA NORMATIVA

REGOLAMENTO EUROPEO 2017/679

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/03)

  • TESTO NORMATIVA
  • ALLEGATO B
  • CIRCOLARI GARANTE
  • DOCUMENTI ATTINENTI
  • DEFINIZIONI

LEGGE ANTI USURA
(l.108/96)

  • TESTO NORMATIVA
  • SENTENZE

LEGGE ANTI RICICLAGGIO
(d.lgs.231/07)

  • TESTO NORMATIVA

LEGGE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(d.lgs.81/08)

  • TESTO NORMATIVA

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI
(d.lgs.231/01)

  • TESTO NORMATIVA
     

 

Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

TITOLO I PRINCIPI COMUNI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.2
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa' e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;((...)); il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; ((6))
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita' dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e protezione":
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) "addetto al servizio di prevenzione e protezione": persona in
possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e
dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza": persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai rischi": insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita';
p) "sistema di promozione della salute e sicurezza": complesso
dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
s) "rischio": probabilita' di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attivita' dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione": modello
organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di
una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilita' sociale delle imprese": integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma
1) che all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, le parole: "il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266" sono soppresse".

 
leggi limitazioni copyright - leggi il disclimer

Condividi questo articolo

 
 
       
     
TESTI NORMATIVI SERVIZI NEWS SHOP/DOWNLOAD CONTATTI
 
 
DISCLIMER
leggi il disclimer
 
COPYRIGHT
leggi limitazioni copyright
 
CREDITS
Credits