Art.106
Attivita' escluse
1. Le disposizioni del presente capo ((, ad esclusione delle sole
disposizioni relative ai lavori in quota,)) non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
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