Art.16
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi
di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
pagamento, beni od utilita' di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono ((tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata));
c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o
non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all'articolo 13 osservano gli
obblighi ((di adeguata verifica del cliente e di controllo)) dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (con l'articolo 9, lettera b)
ha disposto che: "al comma 2, le parole: "lettere a), d) ed c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c), d) ed e)"".
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