Art.12
Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo (( . . . )) dei dottori
commercialisti ((e degli esperti contabili)) e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti,
consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale ((, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati));
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di
deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a societa' e trust ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui
all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non
((sussistono)) in relazione allo svolgimento della mera attivita' di redazione e/o di trasmissione ((delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali)) e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale ((di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12)).
((3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque
denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III.))
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