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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art.60
Procedure
1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
((2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.))
3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 2, con le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo sono conservati nel sistema informativo della UIF per un periodo di dieci anni.
6. I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorita' di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.
7. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 avvengono per via telematica.

 
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