Art.63
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili.
((3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte,
le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.))
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di
lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti
di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
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