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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

SEZIONE III SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Art.242
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236
ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento
del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei
lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di
lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita' all'articolo
236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria ((e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti)) per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'oppor-tunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa.

 
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