((SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI.))
Art.126 Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
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