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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

SEZIONE IV ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

 

Art.31
Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i
soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e' ((stato presentato)).
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i
soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente e' ((stato presentato)).

 
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