Art.267
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di
cellule derivate da organismi pluricellulari.
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