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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO II OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

 

Art.37
Archivio unico informatico
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, lettera a), le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico informatico.
2. L'archivio unico informatico e' formato e gestito in modo tale
da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicita' delle informazioni, la possibilita' di desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarita' operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico e' obbligatoria
solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico
informatico e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilita' previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo
possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinche' un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai
rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza
e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2,
lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalita' semplificate di registrazione.

 
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