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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Art.257
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;
c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la
necessita' del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

 
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