Art.59
Contestazione dell'illecito amministrativo
1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero
contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
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