Art.63
Modifiche a disposizioni normative vigenti
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";
b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:
"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.".
4. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale e' inserito il seguente articolo:
"Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.".
5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".
6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa" sono inserite le seguenti: ", dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo".
(( 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" e' inserito il seguente periodo: "Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unita' di informazione finanziaria")).
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