Art.19
Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
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