Art.39
Rappresentanza dell'ente
1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio
rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce
depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':
a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale
rappresentante;
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della
procura;
c) la sottoscrizione del difensore;
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100,
comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito
e' rappresentato dal difensore.
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