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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI CAPO I

 

Art.270
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della
propria attivita', un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)).
2. La richiesta di autorizzazione e' corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del
((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita'. Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1 informa il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono
esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali)) comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 
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