Art.61
Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare
1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non
luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il
giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.
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