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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

((SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI.))

 

Art.129
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della
successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte puo' servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve
essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

 
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