Art.34
Obblighi dei terzi
1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari
del presente decreto ai quali il cliente e' ((stato presentato)) le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e
di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' ((stato presentato)).
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la
legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.
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