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TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

 

Art.96
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo
89, comma 1, lettera h).
((1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si
applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.))

 
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