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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 

Art.82
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica ((o)) quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme ((tecniche));
((b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di
lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;))
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
((c) per sistemi di II e III categoria purche':
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende
autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.))
2. Con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali)), da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

 
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