Art.65
Allegato tecnico
1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonche' della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente decreto.
2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.
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