Art.54
Formazione del personale
1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano
misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. ((Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.))
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione
finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di
finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
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