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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

CAPO III OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

 

Art.41
Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. ((E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.))
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori
contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e)
e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono
sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile
prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal
compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operativita', o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per
gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.

 
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