Art.246
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente decreto si applicano ((a tutte le rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.))
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