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Italiano

apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

((SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI.))

 

Art.125
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
((4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo
impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.))
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

 
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