Art.85
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie ((infiammabili)) o polveri ((combustibili)) infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme ((tecniche)) di cui all'allegato IX.
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