Art.32
Requisiti obbligatori per i soggetti terzi
1. Ai fini della presente sezione, si intendono per "terzi" gli
enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, che soddisfino le condizioni seguenti:
a) sono soggetti a registrazione professionale obbligatoria,
riconosciuta dalla legge;
b) applicano misure di adeguata verifica della clientela e
obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e ((sono)) soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o ((sono)) situati in uno Stato extracomunitario che ((impone)) obblighi equivalenti a quelli previsti ((dalla direttiva)).
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