Art.46
Divieto di comunicazione
1. E' fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la comunicazione
effettuata ai fini di accertamento investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di comunicazione previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al
soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che e' in corso o puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
gli intermediari finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste ((dalla direttiva)).
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni
che coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu' soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i soggetti in questione, ((anche se situati in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva)), fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma
1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma
dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, e' vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.
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