Art.115
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione ((idonei per l'uso specifico)) composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, ((conformi alle norme tecniche,)) quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106)).
3. ((Il sistema di protezione)) deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
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