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apri versione stampabile documento aggiornato il 20/09/2013

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

 

Art.228
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli
agenti chimici sul lavoro e le attivita' indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un
preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere
effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti chimici che sono
presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come
intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi
di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso piu' rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivita' di cui
al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) che la rilascia sentito il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per
prevenire l'esposizione dei lavoratori.

 
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