Art.137
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. ((6))
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha disposto (con l'art. 81, comma
1) che "All'articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il
preposto"."
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