Art.12
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali)) e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)), da due rappresentanti del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma
1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.
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