Art.85
Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ));
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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