Art.74
Giudice dell'esecuzione
1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i
provvedimenti relativi:
a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi
previsti dall'articolo 3;
b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del
reato per amnistia;
c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio
dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
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